Regolamento Marche art.15

APPROFONDIMENTO CRITICO

ART. 15 Regolamento Regionale 9 Febbraio 2009, n. 3

 

Il comma 1 lettera  dell’art. 15 recita: “direttore tecnico responsabile in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 4, che può essere il titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre o persona da esso nominata”.

 

La lettera c sempre del comma 1 recita: “operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 4”

 

Il comma 4 dell’art.15 recita: “La qualificazione professionale degli addetti avviene attraverso la frequenza a specifici corsi di formazione della durata di almeno 24 ore, con esame finale e rilascio di un attestato di abilitazione all’esercizio della professione e all’iscrizione nel registro regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

 

E’ da salutare con favore il tentativo di introdurre una forma di qualifica professionale riferita all’artigiano funebre, nel regolamento però non si accenna minimamente alla figura dell’artigiano funebre, non si capisce cosa possa servire un corso di 24 ore per un mestiere così complesso e delicato.

In maniera contraddittoria sembrerebbe che ilo medesimo corso lo dovrebbe frequentare anche il personale dipendente. Anche in questo caso nutriamo forti dubbi sulla legittimità della norma, l’artigiano funebre in quanto tale ha tutti i titoli per formare il personale all’interno della sua bottega.

Anche in questo caso torna determinante il vero nocciolo del problema che è la “Qualifica Professionale dell’artigiano funebre sia nella veste di titolare dell’impresa che nella veste di Direttore Tecnico responsabile.

La problematica sulla qualifica professionale dell’artigiano funebre è materia per una normativa nazionale che i regolamenti regionali devono solamente ratificare come nel caso della legge sull’affidamento delle cerneri.