INTRODUZIONE AL CASO CAMPANIA

INTRODUZIONE AL CASO CAMPANIA

Lanciano 04 Marzo 2016
 
Invitiamo a leggere con attenzione ciò che l'ANCI ha affermato in questa nota, soprattutto invitiamo a soffermarvi sui principi costituzionali enunciati.
Il caso Campania potrà fornire utili elementi alla comprensione di alcune derive normative regionali e alla comprensione della loro eventuale genuinità o strumentalità.
 
 
 
 
 
NOTA DI INDIRIZZI ANCI
 
Autorizzazione all’attività funebre e utilizzo della SCIA.
 
Alcune amministrazioni comunali hanno chiesto parere in merito all’applicabilità della disciplina della SCIA in merito all’esercizio dell’attività funebre, per la quale la legislazione regionale richiede l’autorizzazione del comune ove la ditta abbia la propria sede.
Secondo quanto previsto dall’articolo 19 della Legge n° 241/1990 come modificata dalla legge n° 122/2010, la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione o licenza, comunque denominata, nel momento in cui il rilascio dipenda da un semplice accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e non sia previsto un contingente numerico delle autorizzazioni (inteso come numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ) e non esista uno specifico strumento di programmazione settoriale (come nel caso delle medie e grandi strutture di vendita commerciale ).
Le disposizioni della Legge n° 241/1990 sono state approvate dal legislatore nazionale nel contesto dell’art. 117 della Costituzione e specificatamente nella materia legislativa esclusiva dello stato denominata “determinazione dei livelli minimi essenziali“; come tale la legge n° 241/1990 stabilisce principi inderogabili ed è attuabile in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ponendosi come fonte di livello sovraordinatorispetto alle leggi regionali di settore,,.
In aggiunta a ciò si evidenzia che l’utilizzo dell’istituto giuridico dell’articolo 19 (SCIA) è stato disciplinato per le attività economiche anche dal D.Lgs. n° 59/2010 attuativo nello stato italiano della Direttiva 123/CE/2006 (c.d. Bolkestein), che all’articolo 14 così sancisce : 1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.
Il successivo articolo 17 comma 1 dello stesso D.Lgs. n° 59/2010 aggiunge poi in modo inequivocabile che: In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni.
Come infine sancito dall’articolo 84 le disposizioni del D.Lgs. n° 59/2010 prevalgono in virtù della clausola di cedevolezza su tutte le disposizioni regionali e sono applicate in modo diretto fintanto che il legislatore regionale non provvederà ad adeguare le proprie disposizioni nelle materie ad esso attribuite, ai dettati ed ai principi del decreto stesso, non avendo il legislatore regionale alcuna potestà di stabilire diversamente o in contrasto con i principi del decreto di recepimento della Direttiva comunitaria.
Relativamente al caso specifico della attività funebre, si evidenzia come non sussista alcuna discrezionalità dell’amministrazione nel rilasciare l’autorizzazione prevista dalla Legge regionale, trattandosi di un mero accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.
La potestà di sostituire l’autorizzazione con al SCIA è stata più volte anche ribadita dal Ministero dello Sviluppo Economico, addirittura in tema di pubblici esercizi, sottolineando come il presupposto giuridico per l’utilizzo della SCIA dell’articolo 19 sia appunto costituito dalla mancanza di una discrezionalità dell’atto autorizzativo essendo il rilascio basato su semplice accertamento dei requisiti di legge esclusa ogni altra valutazione di ordine tecnico discrezionale autonomo (si veda per tutte la risoluzione 172200 del 2 agosto 2012 ).
I profili costituzionali inerenti il rapporto tra legislazione statale in materia di SCIA e legislazione regionale sono stati chiariti dalla CORTE COSTITUZIONALE nella Sentenza n. 164 del 20.06.2012 che così sancisce: In base all’art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122/2010, la disciplina della SCIA costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.;………………..…omissis ……….………. l’affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Esso, dunque, si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost……………..omissis…………
L’attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione costituzionale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto» (sentenze n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008; n. 387 del 2007 ). ……………….omissis……………………. . è stato attribuito «al legislatore statale un fondame tale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento
sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto» (sentenze n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006).
Si tratta, quindi, come questa Corte ha precisato, non tanto di una “materia” in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 322 del 2009 e n.282 del 2002 ).
Le conclusioni della sentenza della Corte Costituzionale n° 164/2012 non lasciano spazio ad interpretazioni diverse così affermando: la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Tale parametro permette una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione.
In virtù di quanto sopra esposto, si afferma l’assoluta legittimità e correttezza giuridica nel considerare l’autorizzazione di attività funebre sostituibile dalla SCIA secondo il disposto dell’articolo 19 della legge n° 241/1990 ed accettarne dunque la presentazione da parte dell’utente, attivando contestualmente i controlli conseguenti per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale.
 
Roma, 27 gennaio 2014
 
A cura del Dipartimento attività produttive