Regolamento
attuativo legge regionale Liguria n.15 del 10-07-2020
La
legge regionale ligure in materia di attività funebre con l’approvazione del
regolamento attuativo diventa operativa, la normativa che ha e può avere come
unico fine l’applicazione del regolamento di polizia mortuaria istituito con il
D.P.R 285/1990 introduce una novità molto importante ovvero regolamenta la
procedura di “trasferimento salma”. Su richiesta dei familiari è possibile
trasferire la salma del proprio caro, durante il periodo di osservazione, dal
luogo del decesso all’abitazione o in strutture private autorizzate a tale
servizio. Pertanto le imprese funebri liguri possono oggi investire in
strutture per il commiato ed essere attrezzate ad offrire un’ulteriore
tipologia di servizi. Segnaliamo
che la regione Liguria ha ritenuto opportuno inserire nella norma anche
disposizioni riguardanti il funzionamento delle imprese funebri in ambiti non
di sua competenza, ci riferiamo in particolar modo alle norme riguardanti
l’utilizzo di personale e di dotazioni strumentali. Tali questioni, oltre a non
aver alcun rilievo di carattere igienico sanitario (materia di competenza
regionale) sono relative ad ambiti di esclusiva competenza nazionale. Premettiamo
che queste norme introdotte ad hoc non avranno alcun impatto significativo
sulle attività funebri salvo aumentare una burocrazia inutile e costosa. Sulla
burocrazia inutile e dannosa facciamo un banale esempio, la norma ligure
prevede l’istituzione di un elenco regionale di imprese funebri nonostante che
le imprese funebri come tutte le imprese italiane sono già obbligatoriamente
soggette ad iscrizione presso le Camere di Commercio, orbene la regione Liguria
istituisce un elenco che già esiste ed è depositato presso le camere di
commercio. L’istituzione
del registro delle imprese funebri è stato chiesto ed ottenuto da una parte
minoritaria della categoria che lo vorrebbe trasformare in uno strumento funzionale
alla creazione di barriere all’entrata
nel mercato, alcuni teorizzano la possibilità di mettere fuori legge circa l’80%
delle imprese liguri; in questi giorni alcuni soggetti si espongono a mezzo
stampa millantando che per poter essere inclusi nell’elenco bisogna avere sotto
contratto almeno 4 dipendenti a tempo pieno, la realtà è molto
diversa perché la normativa regionale ha si concesso una marchetta politica
alla lobbetta dei furbacchioni ma non è potuta andare oltre un certo limite;
dire che l’impresa funebre abbia almeno 4 dipendenti con regolare contratto è
l’equivalente del dire che l’impresa funebre debba utilizzare solo personale
sotto contratto così come è previsto dalla normativa nazionale. La tipologia di
contratto e la sua durata rimane nella esclusiva competenza dell’imprenditore
che in base al suo lavoro ed in base al suo volume d’affari deciderà come utilizzare
la forza lavoro. La
lobbetta dei furbacchioni ovviamente ha proposto un numero minimo di dipendenti
a tempo pieno senza collegarlo a sistemi di proporzionalità, per capire meglio
facciamo un altro esempio: l’impresa A ha un giro d’affari di 50 servizi l’anno
(meno di uno a settimana) ed ha una unità lavorativa a tempo pieno ed altre 4
unità con contratti flessibili regolarmente comunicati, l’impresa B ha un giro
d’affari di 1.000 servizi l’anno (quasi 3 al giorno) ed ha 5 unità lavorative a
tempo pieno e 15 unità con contratti flessibili; per la lobbetta dei
furbacchioni il lavoro nero si insidierebbe nell’impresa A ma se si fa la
stessa domanda alla Guardia di Finanza risponderebbe l’impresa B sebbene
regolarmente iscritta nel registro regionale. Ci
permettiamo di sottolineare che il settore funebre fenomeni di illegalità li ha
vissuti e li vive fondamentalmente a causa dei “Racket del caro estinto”
fattispecie presente anche in Liguria dove alcuni soggetti attraverso una
pratica orribile occupano il mercato ed eliminano la concorrenza in maniera
fraudolenta. Sarebbe
imbarazzante che una legge regionale venga strumentalizzata per perseguire
obiettivi compatibili con quelli del “Racket del caro estinto”. Riportiamo
un passaggio del documento prodotto dall’AGCM (Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato) in riferimento alla normativa regionale in
questione, documento molto importante che chiarisce in maniera cristallina la
realtà dei fatti. L’AGCM
con segnalazione AS1732 del 29/03/2021 così si espresse in riferimento al
regolamento attuativo della legge regionale approvato nel comune di Genova: “…Con
riferimento alla previsione dell’articolo3, comma 2, secondo cui le imprese che
effettuano il trasporto funebre devono inoltre disporre di almeno quattro
operatori funebri con regolare contratto a tempo indeterminato, si osserva che
tale rigido vincolo organizzativo appare in grado di restringere
ingiustificatamente l’accesso al mercato, attesa la carenza di proporzionalità
di tale requisito rispetto all’obiettivo perseguito, nonché l’insussistenza di
specifici motivi di interesse generale che lo giustifichino. Pertanto,
detta previsione regolamentare risulta in contrasto con l’articolo15 della
Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Servizi), come
poi recepito dall’articolo12 (“Requisiti subordinati alla sussistenza
di un motivo imperativo di interesse generale”) del d.lgs. n.
59/2010, da cui discende che è vietato prevedere requisiti di autorizzazione
non adeguati e non proporzionati rispetto ad esigenze imperative di interesse
generale e che non rappresentano dunque la misura meno restrittiva per il
raggiungimento degli obiettivi posti dal regolamento comunale.”
Cordiali saluti Paolo Rullo Segretario ANIFA
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