Lavoro Intermittente - Cassazione n. 29423/2019

Sulla questione “Lavoro Intermittente” la federazione di categoria firmataria del CCNL (settore funerario) ha perso definitivamente la faccia. Aver voluto per anni ostacolare il sacrosanto diritto degli imprenditori funebri di gestire le risorse umane in autonomia è stata una scelta drammatica che ha causato danni forse irreversibili alla categoria. Il tradimento di certa rappresentanza sindacale si è concretizzato nel voler stoltamente rappresentare esclusivamente gli interessi dei fantomatici “Centri Servizi”, figure che hanno favorito la polverizzazione del mercato ed incentivato una selvaggia e spesso illegale concorrenza di prezzo. Oggi in Parlamento vengono discussi progetti di legge sul comparto funebre promossi da questi soggetti che miserabilmente cercano di chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. Il contratto di lavoro Intermittente è il “CONTRATTO della CATEGORIA”, è l’unica fattispecie contrattuale capace di rispondere in concreto alle particolari esigente dell’attività funebre. Il comparto funebre potrà ritrovare la sua consistenza autorevole in un mercato concorrenziale sano e leale solo attraverso un radicale cambio di mentalità. L’imprenditore funebre del futuro deve sviluppare una radicata capacità di produrre i servizi in autonomia o con l’ausilio dell’istituto giuridico del “Consorzio”, dovrebbe limitare al massimo il ricorso all’esternalizzazione dei servizi, in poche parole il ricorso al “Centro Servizio” deve essere residuale ed occasionale. Tutti i poteri da Confindustria ai sindacati confederali tifano per l’estinzione del “Comparto Funebre Artigiano” a vantaggio dell’industria della morte, dalla nostra parte però abbiamo la verità, la legalità e soprattutto la giurisprudenza.
La sentenza di Cassazione n.29423/2019 del 13 novembre è una boccata d’ossigeno per la categoria funebre, per l’ennesima volta la giustizia amministrativa interviene a difesa dell’istituto “Contratto Intermittente” proteggendolo dalle smanie padronali di ambienti grigi ed olezzosi. In un paese serio dopo anni di crisi economica e di politiche fiscali ed amministrative colposamente contrarie al mondo artigiano e commerciale sarebbe auspicabile che tale tipologia contrattuale possa essere adottata liberamente da tutte le micro attività artigianali e commerciali. La stabilità del posto di lavoro non potrà mai essere garantita in mercati dove la concorrenza è strutturalmente selvaggia, in questi casi l’unica strada per mantenere e garantire un lavoro regolare con le tutele di legge è quella della flessibilità del posto di lavoro.


link sentenza  

La sentenza conferma il principio fondamentale secondo il quale un CCNL non può prevedere elementi ostativi all'utilizzo del contratto intermittente.


Paolo Rullo
Segretario ANIFA